5 giugno 2016: fine della famiglia naturale in Italia
di Alfredo Mantovano
La legge n. 76/2016 c.d. Cirinnà entra in vigore oggi. Pone a carico dei Comuni precisi obblighi sia quanto al rito di avvio dell’unione civile sia quanto alla trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni same sexcontratti all’estero. Stabilisce infatti, ai commi 2 e 3 dell’articolo unico, che «due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni», e che «l’ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell’archivio dello stato civile».
Il comma 28 delega il governo «ad adottare, entro sei mesi dalladata di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di unione civile tra persone dello stesso sesso»; fra i principi ai quali la delega dovrà conformarsi vi è - fra gli altri - la previsione della «applicazione della disciplina dell’unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all’estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo».
Che succede se un sindaco ritiene - come è - il regime dell’unione civile corrispondente in tutto e pertutto al regime dell’unione fra un uomo e una donna fondato sul matrimonio? Può rifiutare la celebrazione del il rito di avvio dell’unione? Che cosa potrà fare per evitare la trascrizione nei registri dello stato civile del matrimonio same sex contratto all’estero? Il Centro studi Livatino affronta la questione con un lungo e motivato documento, in larga parte redatto dal consigliere Giacomo Rocchi, giudice in Cassazione. Si tratta del gruppo di giuristi che in febbraio ha raccolto 600 firme fra giudici (anche costituzionali emeriti), docenti di materie giuridiche e avvocati in calce a un appello critico verso la legge, e che un mese fa, prima del voto definitivo alla Camera, ha inviato a tutti i deputati e al Capo dello Stato una memoria sui profili di illegittimità costituzionale e di intrinseca incoerenza delle nuove disposizioni. La questione dell’obiezione dipende dalla omissione nella legge Cirinnà di qualsiasi esplicito riferimento a essa.
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