sábado, 23 de julio de 2016

"...Si attende infatti una scontata e supina adesione al “gender diktat” dominante...."


DDL: Fino a 2 anni di carcere e da 10mila a 50mila euro di multa per chi si oppone al “gender diktat”



di Rodolfo de Mattei

Fino a 2 anni di carcere e 50mila euro di multa se a commettere il “reato” sono gli addetti ai lavori: psicologi, pedagogisti, consulenti, educatori e assistenti sociali.


Durissime pene e salate sanzioni per chi osa “reprimere” l’orientamento sessuale di un minore attraverso le cosiddette “terapie riparative”. Il 14 luglio è stato infatti ripresentato in Senato presso la sala “Caduti di Nassiriya” il ddl 2041 “Norme di contrasto alle terapie di conversione dell’orientamento sessuale dei minori”, composto da tre articoli di cui l’Osservatorio Gender aveva già dato notizia lo scorso 26 maggio.

L’ideologico disegno di legge, depositato a Palazzo Madama da alcuni senatori del Pd (primo firmatario il senatore gay Sergio Lo Giudice, oltre all’immancabile Monica Cirinnà), di Sinistra italiana (fra cui la capogruppoLoredana De Petris), delle Autonomie e del Misto, prevede fino a 2 anni di carcere e da 10mila a 50mila euro di multa, oltre allasospensione dalla professione, nel caso in cui i “colpevoli” fossero psicologi, pedagogisti, consulenti, educatori o assistenti sociali. Da questi ultimi, in prima linea nella gestione di casi di “orientamento sessuale”, si attende infatti una scontata e supina adesione al “gender diktat” dominante.

I tre articoli del DDL definiscono il campo d’azione, i destinatari e le particolari sanzioni alle quali vanno incontro coloro che osano contrastare tale visione ideologica della sessualità umana.

L’articolo 1 specifica che cosa si intende per “conversione” dell’orientamento sessuale:

“conversione dell’orientamento sessuale si intende ogni pratica finalizzata a modificare l’orientamento sessuale di un individuo, inclusi i tentativi di modificare i comportamenti, o le espressioni di genere, ovvero di eliminare o ridurre l’attrazione emotiva, affettiva o sessuale verso individui dello stesso sesso, di sesso diverso o di entrambi i sessi”.

L’articolo 2 è invece intimidatorio, elencando una ad una le categorie professionali obiettivo di tale disegno di legge:
“Chiunque, esercitando la pratica di psicologo, medico psichiatra, psicoterapeuta, terapeuta, consulente clinico, counsellor , consulente psicologico, assistente sociale, educatore o pedagogista, faccia uso su soggetti minorenni di pratiche rivolte alla conversione dell’orientamento sessuale è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10mila a 50mila euro. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature utilizzate”.

Infine, all’articolo 3, puntualizza la sospensione professionale per chi dovesse incorrere in tale accusa:
“se la condotta è posta in essere nell’esercizio di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dallo Stato, la condanna comporta la sospensione dall’esercizio della professione da un minimo di un anno a un massimo di cinque anni”. Nel testo si precisa che non sono soggetti a sanzione, ed anzi incoraggiati, gli interventi “che favoriscano l’auto-accettazione, il sostegno, l’esplorazione e la comprensione di sé da parte dei pazienti senza cercare di cambiare il loro orientamento sessuale”.
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Leggi tutto: osservatoriogender.famigliadomani.it


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